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Art. 418h
b. Estinzione del diritto alla provvigione 1 L’agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l’esecuzione di un affare conchiuso è impedita da una causa non imputabile al mandante. 2 Detto diritto si estingue invece integralmente se la controprestazione corrispondente alla prestazione già eseguita dal mandante non è fornita o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il mandante paghi una provvigione. |