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Art. 465
E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali 1 La procura e il mandato di rappresentanza possono sempre essere revocati, senza pregiudizio dei diritti derivanti tra le parti da rapporti contrattuali di lavoro, di società, di mandato o simili. 2 La morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura ed il mandato di rappresentanza. |