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Art. 483
II. Obbligo di custodia del magazziniere 1 Il magazziniere è tenuto a ricevere e custodire le merci come un commissionario. 2 Egli deve avvertire, appena gli sia possibile, il deponente, se si verificano alterazioni nelle merci, che rendano opportuni dei provvedimenti. 3 Egli deve permettergli di visitare le merci, di farne assaggi durante le ore d’affari ed in ogni tempo di prendere le misure necessarie per la loro conservazione. |