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Art. 4929
3. Lesione alla personalità 1 Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. 2 Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione. 29Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). |