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Art. 499
II. Disposizioni comuni 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore a. Estensione della responsabilità 1 In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nell’atto di fideiussione. 2 Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:
3 A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione. |