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Art. 515a273
D. Gioco nelle case da gioco, prestiti delle case da gioco I giochi d’azzardo nelle case da gioco danno luogo a pretese deducibili in giudizio per quanto la casa da gioco sia stata approvata dall’autorità competente. 273 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129). |