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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 528

3. Mor­te del de­bi­to­re

 

1 Al­la mor­te del de­bi­to­re, il co­sti­tuen­te può pre­ten­de­re en­tro il ter­mi­ne di un an­no lo scio­gli­men­to del con­trat­to.

2 In que­sto ca­so egli può far va­le­re con­tro gli ere­di un cre­di­to egua­le a quel­lo che gli com­pe­te­reb­be nel fal­li­men­to del de­bi­to­re.