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Art. 541
2. Diritto d’informarsi degli affari sociali 1 Il socio escluso dall’amministrazione ha diritto d’informarsi personalmente dell’andamento degli affari sociali, di ispezionare i libri commerciali e le carte della società e di estrarne per proprio uso un prospetto sullo stato del patrimonio sociale. 2 È nullo ogni patto contrario. |