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Art. 550
3. Modo della liquidazione 1 La liquidazione dopo lo scioglimento della società dev’essere fatta insieme da tutti i soci, compresi quelli che erano esclusi da ogni ingerenza amministrativa. 2 Però se il contratto di società riguardava soltanto dei singoli determinati affari, che un socio doveva fare in nome proprio per conto della società, questo socio dovrà compierli da solo anche dopo lo scioglimento della medesima, rendendone conto agli altri soci. |