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Art. 575
B. Scioglimento ad istanza di creditori d’un socio 1 Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l’amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento della società, anche se la medesima fu costituita a tempo determinato. 2 Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota che spetta a quest’ultimo nella liquidazione. 3 La società o gli altri soci possono sempre evitare gli effetti di tale diffida mediante il soddisfacimento della massa o del creditore procedente, finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio. |