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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 576

C. Usci­ta di so­ci

I. Con­ven­zio­ne

 

Se pri­ma del­lo scio­gli­men­to sia­si pat­tui­to che, no­no­stan­te l’usci­ta di uno o più so­ci, la so­cie­tà ab­bia a con­ti­nua­re tra gli al­tri, la so­cie­tà ces­sa sol­tan­to per gli uscen­ti e con­ti­nua per gli al­tri con tut­ti i di­rit­ti ed i vin­co­li di pri­ma.