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Art. 588
II. Rimborso del capitale e ripartizione dell’avanzo 1 Il patrimonio, che rimane dopo l’estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la durata della liquidazione. 2 L’avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili. |