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Art. 611
VII. Prelevazione d’interessi e d’utili 1 L’accomandante ha diritto al pagamento d’interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato. 2 L’accomandante è tenuto a restituire gli interessi e gli utili indebitamente riscossi. Si applica inoltre l’articolo 64.293 293 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). |