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Art. 636336
IV. Vantaggi speciali Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o di altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari, nonché il contenuto e il valore di siffatti vantaggi. 336Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |