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Art. 644
II. Nullità delle azioni emesse prima dell’iscrizione 1 Le azioni emesse prima dell’iscrizione della società nel registro di commercio sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.345 2 Chi emette azioni prima dell’iscrizione risponde d’ogni danno derivato dall’emissione. 345Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |