Art. 650350
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
I. Aumento ordinario
1. Deliberazione dell’assemblea generale
1 L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale. 2 La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: - 1.
- l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento;
- 2.
- il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
- 3.
- il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
- 4.
- in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
- 5.
- in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
- 6.
- la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
- 7.
- in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
- 8.
- ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 9.
- ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;
- 10.
- le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.
3 L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
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