Art. 650350
I. Aumento e riduzione del capitale azionario I. Aumento ordinario 1. Deliberazione dell’assemblea generale 1 L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale. 2 La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:
3 L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. 350 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |