|
Art. 652b359
3. Diritto d’opzione e prezzo d’emissione 1 Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore. 2 La deliberazione dell’assemblea generale di aumentare il capitale azionario può limitare o sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese, parti d’impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori.360 3 La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l’esercizio del diritto di acquistare azioni all’azionista cui lo abbia concesso. 4 Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla limitazione o soppressione del diritto d’opzione o dalla fissazione del prezzo d’emissione.361 359Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 361 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |