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Art. 653f392
b. Attestazione di verifica 1 Alla fine di ogni esercizio un perito revisore abilitato verifica se l’emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto. Il perito revisore attesta per scritto l’esito della verifica. 2 Il consiglio d’amministrazione può disporre che tale verifica sia eseguita anteriormente. 392Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |