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Art. 653q403
3. Riduzione e aumento simultanei a. Principio 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l’ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, le disposizioni sulla riduzione del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l’attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione non si applicano. 2 Le disposizioni sull’aumento ordinario del capitale si applicano nondimeno per analogia. 3 Il consiglio d’amministrazione non deve adeguare lo statuto se il numero e il valore nominale delle azioni, nonché l’ammontare dei conferimenti effettuati rimangono invariati. 403 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |