1 Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:
- 1.
- il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
- 2.
- la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;
- 3.
- le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
- 4.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
- 5.
- in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
- 6.
- ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 7.
- ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
- 8.
- le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;
- 9.
- l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b;
- 10.
- l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.
2 Scaduta la durata di validità dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.