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Art. 678459
E. Restituzione di prestazioni I. In genere 1 Gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente. 2 Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione. 3 Si applica l’articolo 64. 4 Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all’azionista. La domanda dell’azionista è volta ad una prestazione alla società. 5 L’assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d’amministrazione o un rappresentante di condurre la causa. 6 Nel fallimento della società si applica per analogia l’articolo 757. 459Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). BGE
149 III 422 (4A_465/2022, 4A_467/2022) from 30. Mai 2023
Regeste: Art. 260 SchKG; bedingte Abtretung. Prozessführungsbefugnis des Abtretungsgläubigers bei einer bedingten Abtretung (E. 3). |