Art. 679462
III. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società 1 Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza. 2 …463 462Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 463 Abrogato dall’all. della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134111; FF 20105667). |