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Art. 684466
II. Azioni nominative 1 Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili. 2 Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all’acquirente del titolo girato. 466Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |