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Art. 684a467
III. Società oberate di debiti senza attività commerciale e senza attivi 1 Il trasferimento di azioni è nullo se la società non esercita più un’attività commerciale, non ha più attivi realizzabili ed è oberata di debiti. 2 Se, in relazione a una notificazione, ha un sospetto fondato di un tale trasferimento di azioni, l’ufficio del registro di commercio intima alla società di produrre l’ultimo conto annuale firmato e, se la società ha designato un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale verificato. Se la società non dà seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l’ufficio del registro di commercio rifiuta l’iscrizione. 3 È fatto salvo l’articolo 934. 467 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). |