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Art. 689c491
b. Rappresentante indipendente nelle società le cui azioni sono quotate in borsa 1 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il rappresentante indipendente è eletto dall’assemblea generale. Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. 2 L’assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell’assemblea generale. 3 Se l’assemblea generale non ha eletto un rappresentante indipendente, il consiglio d’amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione. 4 Il consiglio d’amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano in particolare la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:
5 Il rappresentante indipendente tratta in modo confidenziale le istruzioni impartite dall’azionista sino a che non si svolga l’assemblea generale. Può fornire alla società ragguagli generali sulle istruzioni impartitegli. Può fornirli al più presto tre giorni feriali prima dell’assemblea generale e nel corso della medesima deve comunicare il contenuto delle informazioni fornite alla società. 6 Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica. 491Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |