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Art. 689d492
c. Rappresentante indipendente e rappresentante appartenente a un organo societario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa 1 Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell’assemblea generale soltanto da un altro azionista. 2 Se lo statuto contiene una tale disposizione, il consiglio d’amministrazione è tenuto a designare, su domanda di un azionista, un rappresentante indipendente o un organo cui possa essere delegato l’esercizio dei diritti di partecipazione. 3 Al più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione deve in tal caso comunicare agli azionisti il nominativo della persona cui può essere affidata la rappresentanza. Se il consiglio d’amministrazione viene meno a tale obbligo, l’azionista può farsi rappresentare nell’assemblea generale da un terzo di sua scelta. Lo statuto disciplina le modalità di designazione del rappresentante. 4 L’articolo 689c capoverso 4 si applica sia al rappresentante indipendente, sia al rappresentante appartenente a un organo della società. 492Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |