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Art. 69
II. Oggetto dell’adempimento 1. Pagamento parziale 1 Il creditore non è obbligato a ricevere un pagamento parziale, quando l’intero credito sia liquido ed esigibile. 2 Ove il creditore consenta a ricevere un pagamento parziale il debitore non può rifiutare il pagamento della parte che riconosce dovuta. |