Art. 697c508
V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale 1. Con l’accordo dell’assemblea generale 1 Ogni azionista che già si è avvalso del diritto di ottenere ragguagli o di consultare documenti può proporre all’assemblea generale che periti indipendenti verifichino determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l’esercizio dei suoi diritti. 2 Se l’assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare i periti incaricati di eseguire la verifica speciale. 508Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |