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Art. 726
VIII. Revoca e sospensione 1 Il consiglio d’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati. 2 Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima. 3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio. |