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Art. 74
B. Luogo dell’adempimento 1 Il luogo dell’adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze. 2 In difetto d’altra disposizione varranno le seguenti norme:
3 Quando l’obbligazione dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l’adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell’obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore. |