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Art. 791684
IV. Iscrizione nel registro di commercio I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali. 684 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |