Art. 849
E. Trasferimento della qualità di socio I. In genere 1 La cessione delle quote sociali e, se la qualità di socio o il conferimento d’una quota sociale risulta da un documento, il trasferimento di questo non conferiscono senz’altro all’acquirente la qualità di socio. L’acquirente non diventa socio se non per una deliberazione d’ammissione conforme alla legge ed allo statuto. 2 L’esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio passa all’acquirente soltanto al momento dell’ammissione di quest’ultimo. 3 Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d’un contratto, lo statuto può stabilire ch’essa, con l’assunzione del contratto, passa senz’altro al successore. |