Art. 861
4. Utile dell’esercizio nelle società cooperative di credito 1 Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell’utile dell’esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme. 2 Al fondo di riserva dev’essere annualmente assegnato un decimo almeno dell’utile dell’esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale. 3 Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell’utile dell’esercizio superiore al tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza. |