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Art. 869
2. Dei soci a. Responsabilità illimitata 1 Lo statuto, salvo quello delle società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione, può imporre ai singoli soci una responsabilità sussidiaria, personale ed illimitata. 2 In questo caso, i soci rispondono solidalmente con tutti i loro beni di tutte le obbligazioni della società, nella misura in cui i creditori subiscono una perdita nel fallimento della stessa. Fino alla chiusura del fallimento, solo l’amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità. |