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Art. 893a744
XII. Luogo di riunione e impiego di mezzi di comunicazione elettronici Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il luogo di riunione e l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici si applicano per analogia alla preparazione e allo svolgimento dell’assemblea generale. 744 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |