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Art. 934a
2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali 1 Se un’impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.779 2 Se una succursale di un’impresa la cui sede principale si trova in Svizzera non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio qualora la diffida della sede principale pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa. 779 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |