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Art. 942
J. Tutela giurisdizionale 1 Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica. 2 Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso. 3 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio del registro di commercio e le notificano all’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio.781 781 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l’abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). |