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Art. 957
A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti 1 Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:
2 Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:
3 Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti. |