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Art. 960f807
E. Conto intermedio 1 Il conto intermedio è allestito conformemente alle disposizioni sul conto annuale e comprende un bilancio, un conto economico e un allegato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili alle grandi imprese e ai gruppi. 2 Le semplificazioni e le forme abbreviate sono consentite purché non ne risenta l’esposizione dell’andamento degli affari. Devono essere indicate almeno le rubriche e le somme intermedie figuranti nell’ultimo conto annuale. L’allegato del conto intermedio contiene inoltre le seguenti indicazioni:
3 Il conto intermedio va designato come tale. Deve essere firmato dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento del conto intermedio in seno all’impresa. 807 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |