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Art. 966
B. Obbligo derivante dal titolo di credito 1 Il debitore d’un titolo di credito non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo. 2 Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore che risulta dal titolo. |