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Art. 967
C. Trasferimento del titolo di credito I. Forma generale 1 Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d’un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo. 2 Per i titoli all’ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul titolo stesso. 3 La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all’intervento di altre persone, in particolar modo del debitore. |