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Art. 973h829
V. Ammortamento 1 L’avente diritto a un diritto valore registrato può chiedere che il giudice ne pronunci l’ammortamento, sempre che renda verosimile di aver avuto la facoltà di disporre del diritto valore e di averla persa. Pronunciato l’ammortamento, l’avente diritto può esercitare il suo diritto anche al di fuori del registro o chiedere a sue spese al debitore l’attribuzione di un nuovo diritto valore registrato. Per il rimanente, alla procedura e agli effetti dell’ammortamento si applicano per analogia gli articoli 982–986. 2 Le parti possono prevedere una procedura d’ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini. 829 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |