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Art. 973i830
VI. Informazione 1 Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente:
2 Egli è responsabile del danno cagionato all’acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza. 3 Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla. 830 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |