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Art. 977
C. Ammortamento 1 All’ammortamento dei titoli nominativi si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme riguardanti i titoli al portatore. 2 Il debitore può, nel titolo, prevedere una procedura d’ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini, oppure riservarsi il diritto di pagare validamente anche senza presentazione del titolo e senza ammortamento, quando il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l’annullamento del titolo e l’estinzione del debito. |