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Art. 99
II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento 1. In genere 1 Di regola il debitore è responsabile di ogni colpa. 2 La misura della responsabilità è determinata dalla natura particolare del negozio e sarà soprattutto giudicata più benignamente, se il negozio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio al debitore. 3 Del resto le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale. |