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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 994

4. Luo­ghi di pa­ga­men­to. Cam­bia­le do­mi­ci­lia­ta

 

La cam­bia­le può es­se­re pa­ga­bi­le al do­mi­ci­lio di un ter­zo, sia nel luo­go del do­mi­ci­lio del trat­ta­rio, sia in al­tro luo­go.