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Art. 207
c. Risoluzione in caso di perdita della cosa 1 La risoluzione può essere domandata, quand’anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito. 2 Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa. 3 Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore. |