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Art. 251
III. Prescrizione e azione degli eredi 1 La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa. 2 Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l’azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo. 3 Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l’abbia impedito di revocare la disposizione. |