Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 391
II. Perdita dell’edizione 1 Se l’edizione già preparata dall’editore perisce in tutto o in parte per caso fortuito prima della messa in vendita, l’editore ha diritto di riprodurre a sue spese le copie distrutte, senza che l’autore possa per questo pretendere un nuovo onorario. 2 L’editore è tenuto a riprodurre le copie distrutte se ciò è possibile senza spese eccessive. |